fbpx Skip to content
Bandiere Ue

Ue, in viaggio con più diritti di cura

Ue, in viaggio con più diritti di cura Prevenzione, diagnosi e trattamenti saranno maggiormente accessibili nell’Europa a 28 Paesi. Il 25 ottobre è entrata in vigore la Direttiva Ue sulle cure transfrontaliere L’Unione europea strizza un occhio agli assistiti. Il 25 ottobre 2013 è entrata in vigore la Direttiva Ue per le cure transfrontaliere. Già lo scorso maggio la Commissione europea aveva sottolineato la necessità di tutelare al meglio la salute dei cittadini, che devonoTessera sanitaria italiana avere pieno accesso all’assistenza sanitaria e ai trattamenti medici: prevenzione, diagnosi e cura devono essere accessibili in tutta l’Unione europea , a prescindere dalla disponibilità economica, dalla nazionalità e dal sesso del richiedente. Questi principi devono essere applicati nei singoli Paesi dell’Unione, che attualmente conta 28 Paesi (la Croazia è entrata a farne parte il primo luglio 2013). In particolare i cittadini dell’Ue hanno il diritto di: 1) ricevere assistenza sanitaria quando si sta visitando un altro Paese dell’Unione europea (è importante avere sempre con sé la tessera sanitaria e verificare che sul verso compaia la dicitura “ tessera europea di assicurazione malattia ”): non c’è bisogno di tornare a casa per essere curati; 2) essere rimborsati per le spese sanitarie sostenute in un altro Paese europeo, ma solo “in certe circostanze e normalmente sino all’importo che verrebbe rimborsato nel proprio Paese per lo stesso trattamento” (l’eventuale differenza è a carico del cittadino); 3) ricevere informazioni sulla sicurezza e sugli standard di qualità dei Paesi europei. Nei diversi Stati membri deve essere attivato un numero telefonico nazionale per questo fine (ma al momento quasi tutti i Paesi Ue non hanno ancora provveduto). Si può, in linea di principio, scegliere in quale Paese dell’Unione europea farsi curare, ma ci sono casi in cui potrebbe essere necessaria un’autorizzazione preventiva. Restano comunque esclusi i trapianti e le terapie di lunga durata ; 4) essere curati da professionisti della salute qualificati in qualunque Paese Ue ; 5) ottenere una copia dei propri dati medici e dei trattamenti ricevuti, in modo tale da assicurare continuità terapeutica una volta rientrati nel proprio Paese; Operazione di cataratta 6) avere il riconoscimento della propria prescrizione medica in tutti i Paesi comunitari (a tal fine si potranno richiedere prescrizioni transfrontaliere valide in tutta Europa); 7) essere curati con medicinali sicuri ed efficaci; 8) essere messi in grado di riferire presunti effetti collaterali delle medicine; 9) essere curati con dispositivi medici sicuri (oltre che tecnologicamente avanzati); 10) beneficiare degli alti standard comuni per quanto riguarda trasfusioni di sangue, trapianti di organi, tessuti e cellule. L’Italia ha previsto uno stanziamento all’interno della Legge di Stabilità di 121 milioni di euro per il 2014. Il 3 dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri – dietro proposta del Ministro della salute e del Ministro per gli affari europei – ha approvato il testo del decreto legislativo di recepimento della Direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera all’interno dell’Ue. Tuttavia occorre un ulteriore passaggio: “Il perfezionamento del decreto – scrive il Ministero della Salute – avverrà dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni Parlamentari“. Con l’entrata in vigore del provvedimento prenderà avvio l’attività del Punto di contatto nazionale per informazioni specifiche sull’assistenza transfrontaliera. Gli assistiti riceveranno sotto forma di rimborso lo stesso importo che avrebbero ricevuto nel loro Paese per lo stesso tipo di cure. Se il trattamento ricevuto all’estero è meno costoso che in patria, il rimborso equivarrà al prezzo effettivo del trattamento. In generale il paziente paga le cure che riceve ed è successivamente rimborsato dall’autorità nazionale nel più breve tempo possibile. Tuttavia, va detto che gli Stati membri hanno anche la possibilità di versare direttamente l’importo per l’assistenza sanitaria piuttosto che rimborsare le persone assistite. è possibile recarsi all’estero per ricevere cure se il trattamento non è disponibile nel proprio Paese, ma si ha diritto al rimborso solo se il trattamento rientra nell’offerta di assistenza sanitaria cui si ha diritto nel proprio Stato di origine. Si ha, in ogni caso, diritto a ricevere una copia della cartella clinica dal Paese di origine prima di sottoporsi a cure in un altro Stato membro e dal prestatore di assistenza sanitaria nel paese di cura prima di rientrare in patria. Va detto che le autorità nazionali possono introdurre un sistema di “autorizzazione preventiva” per le cure mediche somministrate in un altro Stato membro in tre casi: a) per le cure che comportano un ricovero ospedaliero di almeno una notte; b) per un’assistenza sanitaria altamente specializzata e costosa; c) in casi gravi e specifici correlati alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza erogata.

Link utili: i) Direttiva per agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro ; ii) Direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera nell’Unione europea ; iii) Cure transfrontaliere: domande e risposte dell’Unione europea <<<

Fonti: Commissione Europea, Euractiv , Ministero della Salute, Cittadinanzattiva

Pagina pubblicata il 25 ottobre 2013. Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2013.

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn