Chi Siamo

Statuto

Statuto Sociale
Registrato dalla Prefettura di Roma il 24 marzo 2021

ART. 1 (Costituzione e Sede)

  1. La Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (di seguito denominata IAPB Italia onlus), Ente con personalità giuridica di diritto privato, è stata costituita in Roma per atto pubblico il 9 febbraio 1977 dagli Enti Morali Unione Italiana
    dei Ciechi (oggi Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus-APS) e Società Oftalmologica Italiana. E’ riconosciuta dallo Stato Italiano con Legge 28 agosto 1997 n. 284, ha la sua sede legale in Roma.
  2. La IAPB Italia onlus, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, ovvero l’acronimo “onlus”.

ART. 2 (Finalità e Scopi)

  1. La IAPB Italia onlus, posta sotto la vigilanza del Ministero della Salute, aderisce all’International Agency for the Prevention of Blindness (I.A.P.B.), Organismo Non Governativo riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, di cui alla Legge 28 agosto 1977, n. 284.
  2. La IAPB Italia opera senza fini di lucro, per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge un servizio di pubblico interesse, perseguendo finalità di utilità sociosanitaria nel campo della prevenzione
    delle malattie oculari e della riabilitazione visiva degli ipovedenti. A tale scopo, ove necessario, provvede anche alla creazione di apposite unità operative, dotandole nel tempo di autonomia organizzativa, gestionale, fiscale, amministrativa e finanziaria. Relativamente alla già costituita unità operativa “Polo Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti”, ai sensi della L. n. 291 del 16/10/2003, ed ubicata in Roma presso la Fondazione Policlinico A. Gemelli, verranno posti in essere i necessari atti per la sua autonomia gestionale, amministrativa, fiscale e finanziaria, ivi compreso il
    trasferimento annuale del contributo di cui alla Legge n. 248 del 02/12/2005, di conversione del D.L. 203/2005 del 30/09/2005, successivamente incrementato con la Legge di Bilancio n. 205 del 2017.
  3. La IAPB Italia svolge esclusivamente le attività di seguito elencate, oltre a quelle ad esse direttamente
    connesse; in particolare:

    1. diffonde a livello nazionale, regionale e locale la conoscenza delle principali patologie oculari, causa di cecità o di ipovisione a tutte le età, promuovendo e sostenendo campagne di informazione, Convegni e riunioni a carattere scientifico; inoltre, pubblica e diffonde materiale scientifico e informativo;
    2. provvede all’edizione di periodici informativi e pubblicazioni dedicate;
    3. promuove iniziative di studio, di ricerca scientifica, di indagini epidemiologiche, anche attraverso accordi di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture universitarie e ospedaliere di Oftalmologia e Istituzioni con competenze affini nonché con ogni altro Ente pubblico o privato, mirate a rendereeffettiva la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e il recupero psicologico e sociale degli ipovedenti;
    4. interviene come interlocutore idoneo presso i Ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e presso le Amministrazioni Pubbliche e private, internazionali, nazionali e locali, per proporre e sollecitare iniziative per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti;
    5. promuove e organizza Corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
    6. istituisce o potenzia, anche in convenzione, Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva degli ipovedenti;
    7. promuove e organizza sul territorio iniziative per la prevenzione delle minorazioni visive, anche attraverso l’utilizzo di unità mobili oftalmiche;
    8. fornisce ai cittadini, con ogni mezzo idoneo, informazioni e consulenza sulle minorazioni visive, nonché sostegno ove ritenuto necessario;
    9. promuove e collabora, nei Paesi in via di sviluppo e nelle aree povere del mondo, alla attuazione di iniziative per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva;
  4. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti dai competenti Ministeri.
  5. La IAPB Italia può aderire a programmi di Organizzazioni internazionali, congruenti con i propri scopi istituzionali.
  6. Le attività di IAPB Italia si rivolgono a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
  7. Al perseguimento e attuazione delle proprie finalità, la IAPB Italia destina le risorse ricevute dallo Stato, da Enti Pubblici e da privati, avendo cura di incrementarle, valorizzarle e gestirle in modo efficiente.
  8. Sempre per realizzare gli scopi sociali, la IAPB Italia promuove la raccolta di fondi e di donazioni da parte di enti pubblici e privati, e persone fisiche sensibili agli obiettivi di IAPB Italia, acquisisce risorse, anche non di natura economica, finalizzate alla realizzazione di specifici progetti.
  9. Per l’attuazione delle iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi e delle attività precedentemente
    elencate, la IAPB Italia potrà avvalersi dell’apporto di operatori volontari, che dichiarino di condividere i principi, le finalità e le attività dell’organizzazione stessa.
  10. Nello svolgimento delle proprie attività, la IAPB Italia opererà secondo criteri di efficienza e di economicità, avendo cura, nell’utilizzare le risorse disponibili, di contenere al massimo le spese per la gestione
    amministrativa.

ART. 3 (Organi)

  1. La IAPB Italia onlus è costituita da una struttura nazionale e ad essa afferiscono i Comitati Territoriali, dotati, secondo le norme del presente Statuto, di autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale e fiscale.
  2. Suoi Organi sono:
    1. la Direzione Nazionale;
    2. il Presidente Nazionale;
    3. il Comitato Scientifico Nazionale;
    4. l’Organo di Controllo;
    5. l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto;
  3. le riunioni degli Organi nazionali e dei Comitati Territoriali possono tenersi e sono valide anche in audio/videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.
  4. Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi collegiali, in ragione delle risorse finanziarie
    disponibili, possono essere riconosciuti oltre al rimborso delle spese documentate, indennità di carica, nei
    modi ed entro i limiti di legge e di ogni emolumento erogato dovrà essere data evidenza pubblica nelle forme
    stabilite dalle vigenti normative.

ART. 4 (Direzione Nazionale – Composizione e Convocazione)

  1. La Direzione Nazionale è composta da sette a nove Componenti, di cui:
    1. tre nominati dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
    2. tre nominati dalla Società Oftalmologica Italiana;
    3. uno nominato dalla Direzione Generale del Ministero della Salute, alla quale compete la vigilanza sulla IAPB Italia onlus, sentito il parere del Presidente del Comitato Tecnico Nazionale per la Prevenzione della Cecità del Ministero della Salute;
    4. due eventuali cooptati dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, tra persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore e di specchiata condotta morale, nonché tra rappresentanti di organizzazioni/fondazioni/società scientifiche che svolgano documentate attività nel campo della prevenzione della cecità o della riabilitazione visiva, che abbiano fatto richiesta scritta di ammissione alla IAPB Italia e che abbiano Organi direttivi collegiali e Statuti approvati dalle competenti Autorità.
  2. La riunione di insediamento della Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale uscente ed è presieduta dal Componente più anziano di età, sino alla elezione del Presidente Nazionale.
  3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale, determinano la decadenza dell’intera Direzione, che dovrà essere ricostituita.
  4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale: in via ordinaria, almeno sei volte l’anno; in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente Nazionale, altresì, è tenuto a convocare la Direzione Nazionale ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da
    trattare, da almeno tre Componenti la Direzione stessa.
  5. La convocazione viene fatta con avviso scritto e con qualsiasi mezzo, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora della convocazione, il luogo, nonché l’Ordine del Giorno dei lavori.
  6. Possono partecipare alle sedute della Direzione Nazionale, su invito del Presidente Nazionale, rappresentanti od osservatori di Organismi nazionali o internazionali.
  7. Delle riunioni della Direzione Nazionale viene redatto apposito Verbale a cura del Segretario Generale o di chi ne fa le veci, e da questi sottoscritto unitamente al Presidente Nazionale.

ART. 5 (Competenze della Direzione Nazionale)

  1. 1. La Direzione Nazionale nella sua prima riunione:
    1. elegge il Presidente Nazionale tra i rappresentanti delle componenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti o della Società Oftalmologica Italiana;
    2. elegge il Vice Presidente Nazionale tra i rappresentanti della componente cui non appartiene il Presidente Nazionale;
    3. su proposta del Presidente Nazionale, coopta eventuali altri due Componenti la Direzione, di cui alla lett. d) del precedente Art. 4.1 del presente Statuto;
    4. su proposta del Presidente Nazionale nomina il Segretario Generale e ne determina il compenso
    5. nomina il Comitato Scientifico Nazionale;
    6. nomina l’Organo di controllo;
    7. nomina l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto
  2. La Direzione Nazionale, inoltre:
    1. promuove e attua gli scopi di cui al precedente art. 2;
    2. coordina le attività dei Comitati Territoriali;
    3. nomina il Direttore e il Condirettore, nonché il Comitato di Redazione e il Capo Redattore della rivista
      scientifica “Oftalmologia Sociale – Rivista di Sanità Pubblica”;
    4. delibera la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;
    5. affida incarichi e consulenze;
    6. delibera l’assunzione e il licenziamento del personale;
    7. nomina l’Istituto Cassiere;
    8. ratifica le deliberazioni adottate in via d’urgenza dal Presidente Nazionale;
    9. approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo e la Relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente, così come disposto dall’art. 2, comma 5, della Legge 28 agosto 1997, n. 284;
    10. approva entro il 31 dicembre di ciascun anno la Relazione Programmatica e il Bilancio Preventivo dell’esercizio finanziario successivo;
    11. delibera gli importi delle indennità di carica del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale, dei componenti la Direzione Nazionale e dei componenti l’Organo di controllo;
    12. adotta, su proposta del Presidente Nazionale, il Regolamento Amministrativo Contabile ed altri eventuali Regolamenti ritenuti necessari all’organizzazione ed al buon funzionamento della IAPB Italia;
    13. delibera l’assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca;
    14. delibera l’accettazione di donazioni, lasciti, oblazioni e contributi;
    15. può verificare che le attività dei Comitati Territoriali siano conformi agli scopi indicati nel presente Statuto e alle norme dei Regolamenti;
    16. delibera la istituzione, ove possibile, o il potenziamento di Centri per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti, anche di concerto con Enti pubblici e privati;
    17. promuove e organizza Corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
    18. può costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attività proprie della IAPB Italia;
    19. delibera l’adesione a enti e organismi nazionali e internazionali per il raggiungimento degli obiettivi statutari
    20. approva le modifiche allo Statuto, nonché eventuali trasformazioni e fusioni di IAPB Italia;
    21. delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente Nazionale.
  3. La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con il Presidente della IAPB Italia onlus e partecipa con voto consultivo alle riunioni della Direzione Nazionale.

ART. 6 (Presidente Nazionale)

  1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della IAPB Italia. Egli:
    1. convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale;
    2. dà esecuzione alle Deliberazioni della Direzione Nazionale;
    3. adotta in via eccezionale in presenza di adempimenti improcrastinabili, i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, da portare a ratifica della stessa nella riunione immediatamente successiva;
    4. firma la corrispondenza e tutti gli atti amministrativi e contabili;
    5. può partecipare, personalmente o tramite un suo delegato, alle riunioni dei Comitati Territoriali, ove costituiti;
    6. promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa Delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informando la Direzione Nazionale nella prima riunione utile;
    7. adotta i provvedimenti non espressamente riservati alla Direzione Nazionale.
  2. Il Presidente Nazionale, in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.
  3. In caso di vacanza del Presidente Nazionale, per formali dimissioni dalla carica o nel caso che l’assenza del Presidente Nazionale od un suo impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, la Direzione Nazionale, su convocazione del Vice Presidente, procede alla elezione del
    nuovo Presidente Nazionale, previa integrazione da parte dell’Ente rappresentato.

ART. 7 (Segretario Generale)

  1. Il Segretario Generale:
    1. partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e ne redige i verbali;
    2. controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;
    3. assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell’espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere istituzionale;
    4. sovrintende al funzionamento degli uffici ed è responsabile dell’efficacia dell’azione amministrativa;
    5. esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale nelle forme stabilite dagli organi di competenza e dal Contratto Collettivo Nazionale di appartenenza.
  2. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione Nazionale.

ART. 8 (Comitato Scientifico Nazionale – Composizione e compiti)

Il Comitato Scientifico Nazionale della IAPB Italia onlus è costituito da cinque Componenti nominati dalla Direzione Nazionale e scelti fra personalità di chiara e notoria competenza scientifica e professionale.

Nella riunione di insediamento elegge, tra i propri Componenti, il Presidente e il Vice Presidente.
Il Comitato Scientifico Nazionale svolge i seguenti compiti:

  1. predispone ricerche, studi e progetti conformi agli scopi istituzionali della IAPB Italia onlus;
  2. propone alla Direzione Nazionale iniziative di rilevanza scientifica e sociale sulla prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, anche in favore dei Paesi in via di sviluppo;
  3. esprime pareri e fornisce la propria consulenza su richiesta della Direzione Nazionale;
  4. propone alla Direzione Nazionale progetti di ricerca e indagini epidemiologiche;
  5. collabora per la pubblicazione di articoli scientifici sulla rivista della IAPB Italia onlus “Oftalmologia Sociale – Rivista di Sanità Pubblica”.

ART. 9 (Organo di Controllo)

  1. Per la vigilanza e per il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, la Direzione Nazionale della IAPB Italia nomina, su proposta del Presidente Nazionale l’Organo di controllo, il quale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un componente dell’Organo di controllo è membro di diritto nominato dal
    Ministero della Salute.
  2. L’Organo di controllo elegge nel suo seno il proprio Presidente. L’Organo resta in carica cinque anni e i suoi
    componenti sono rieleggibili.
  3. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate dall’articolo
    2397, comma 2, cod. civ., ed almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori
    legali iscritti nel Registro dei revisori contabili. Ad essi si applicano le cause d’ineleggibilità e di decadenza
    previste dall’articolo 2399 cod. civ.
  4. L’Organo di controllo, su richiesta del Presidente Nazionale, può assistere alla seduta della Direzione
    Nazionale in cui viene approvato il bilancio di esercizio; può essere invitato dal Presidente a partecipare alle
    altre sedute della Direzione Nazionale a titolo consultivo.
  5. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
    amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché
    sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  6. L’Organo di controllo, ove ritenuto opportuno, può svolgere la funzione di revisione legale dei conti; pertanto
    esercita il controllo contabile della gestione economica e finanziaria, esamina il bilancio d’esercizio prima
    dell’approvazione e deve verificare e certificare la concordanza della relazione sulla gestione del Presidente
    Nazionale con le scritture contabili e i conti annuali.
  7. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alla Direzione Nazionale o al Presidente Nazionale notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  8. L’Organo di controllo presenta ogni anno alla Direzione Nazionale una relazione sull’attività espletata nell’esecuzione del proprio incarico.
  9. All’attività dell’Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di collegio sindacale delle società per azioni.
  10. L’Organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 10 (Comitato Territoriali- composizione e compiti)

  1. I Comitati Territoriali della IAPB Italia operano prevalentemente presso le sedi territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti o presso la sede di Associazioni facenti parte del Comitato.
  2. Essi sono composti da tre a cinque Componenti, di cui:
    1. uno nominato dal Consiglio Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
    2. uno nominato, su richiesta della IAPB Italia, dalla Società Oftalmologica Italiana;
    3. da uno ad un massimo di tre rappresentanti di organizzazioni territoriali le cui finalità statutarie siano riconducibili ad attività di prevenzione di patologie che, direttamente o indirettamente, possano incidere sulla visione.
  3. Provvede alla convocazione e all’insediamento del comitato Territoriale della IAPB Italia il Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti territorialmente competente.
  4. Il Comitato Territoriale, nella sua prima riunione, elegge il proprio Coordinatore ed un Vice Coordinatore.
  5. Il Comitato Territoriale:
    1. promuove e attua sul territorio gli scopi di cui al precedente art. 2;
    2. organizza tavole rotonde e Seminari di cui al precedente art. 2;
    3. promuove rapporti di collaborazione con le Autorità territoriali, le Istituzioni pubbliche sanitarie e scolastiche, nonché con le Università presenti sul territorio.
  6. Il Comitato Territoriale della IAPB Italia è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare:
    1. Dalla Presidenza Nazionale della IAPB Italia;
    2. a almeno due componenti il Comitato Territoriale.
  7. La convocazione del Comitato Territoriale viene fatta con avviso scritto e con qualunque mezzo almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima. Nell’avviso di convocazione, trasmesso per conoscenza alla Presidenza Nazionale della IAPB Italia, devono essere indicati il giorno, l’ora della convocazione, il luogo, nonché l’ordine del giorno dei lavori. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.
  8. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito Verbale a cura del facente funzioni di Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Coordinatore del Comitato.
  9. Il Coordinatore del Comitato Territoriale:
    1. convoca e coordina le riunioni del Comitato;
    2. dà esecuzione alle Decisioni del Comitato e adotta, in caso d’urgenza, le decisioni ritenute opportune;
    3. firma la corrispondenza
  10. Il Coordinatore Territoriale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Coordinatore. In caso di persistente vacanza del Coordinatore, o per formali dimissioni dalla carica o per impedimento continuativo, il Comitato Territoriale, su convocazione del Vice Coordinatore, procede alla elezione del nuovo Coordinatore, previa integrazione, qualora necessaria, da parte dell’Ente rappresentato.

ART. 11 (Personale)

  1. La IAPB Italia onlus, per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto, a livello nazionale si avvale di personale proprio.
  2. Per lo svolgimento di specifici compiti, può avvalersi di collaborazioni esterne.

ART. 12 (Patrimonio)

  1. Il patrimonio sociale della IAPB Italia onlus è costituito da tutti i beni mobili e immobili, di cui la IAPB Italia onlus abbia la proprietà o altro diritto a qualsiasi titolo.
  2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati o acquisiti dalla IAPB Italia onlus per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto e sono ad essa intestati.
  3. Il patrimonio è amministrato dalla Direzione Nazionale.

ART. 13 (Entrate)

  1. Le entrate della IAPB Italia onlus sono costituite:
    1. dai contributi statali;
    2. dalle rendite patrimoniali;
    3. dai contributi ordinari e straordinari di Enti Pubblici e Privati;
    4. dai contributi e dai proventi derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
    5. da donazioni, lasciti e oblazioni;
    6. da contributi specifici per prestazioni o servizi forniti secondo le finalità istituzionali.
  2. Eventuali avanzi di gestione o utili saranno comunque destinati alla realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.

ART. 14 (Entrate dei Comitati Territoriali)

Le entrate dei Comitati Territoriali sono costituite:

  1. da eventuali contributi della Direzione Nazionale, di Enti pubblici e privati;
  2. da iniziative realizzate nell’ambito degli scopi istituzionali;

ART. 15 (Validità delle riunioni e votazioni)

  1. Le riunioni degli Organi della IAPB Italia onlus, nonché quelle dei Comitati Territoriali, sono valide quando siano presenti la metà più uno dei loro Componenti.
  2. La Direzione Nazionale ed i Comitati Territoriali deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, se trattasi di Deliberazioni, il voto del Presidente Nazionale o del Coordinatore Territoriale è dirimente; se trattasi di elezione a cariche sociali, risulta eletto il più anziano di età.
  3. Le votazioni nell’ambito degli Organi nazionali e nei Comitati Territoriali, sono normalmente a scrutinio palese. Le votazioni per la elezione delle cariche sociali e quando riguardino questioni personali, sono a scrutinio segreto.

ART. 16 (Durata in carica degli Organi e dei Comitati Territoriali)

Gli Organi nazionali ed i Comitati Territoriali della IAPB Italia onlus durano in carica cinque anni e i loro
Componenti possono essere riconfermati ed essere rieleggibili.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

Il Componente della Direzione Nazionale o del Comitato Territoriale della IAPB Italia onlus, che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza, viene da tale Organo dichiarato decaduto; in tal caso, l’Ente di appartenenza, a richiesta del Presidente Nazionale o del Coordinatore Territoriale della IAPB Italia Onlus, dovrà procedere alla sostituzione del proprio Rappresentante.

ART. 18 (Decadenza dall’incarico)

  1. Lo scioglimento della IAPB Italia onlus può essere deliberato dalla Direzione Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi Componenti.
  2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della IAPB Italia onlus sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
  3. Durante la vita della IAPB Italia onlus è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.
  4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:
    1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli ai sottoindicati soggetti, in ragione della loro qualità:
      • soci;
      • associati o partecipanti;
      • fondatori;
      • componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
      • coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione e ne facciano parte;
      • soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione;
      • loro parenti entro il terzo grado e loro affini entro il secondo grado e società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
    2. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
    3. la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla normativa vigente per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni;
    4. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai tassi usurari previsti dalla normativa vigente;
    5. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ART. 19 (Norme generali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle leggi e ai regolamenti dello Stato compatibili con le finalità del presente statuto.