Chi Siamo

Statuto

Statuto
Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità –
IAPB Italia Ente del Terzo Settore

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

  1. La Fondazione denominata “Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia” Ente del Terzo Settore (nel prosieguo anche solo la “Fondazione” e/o “IAPB Italia”) è un ente costituito a seguito della trasformazione omogenea dell’Associazione Nazionale denominata “Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia onlus”, Ente con personalità giuridica di diritto privato, costituita in Roma per atto pubblico il 9 febbraio 1977 dagli Enti Morali Unione Italiana dei Ciechi (oggi Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS) e Società Oftalmologica Italiana.
  2. La Fondazione, riconosciuta dallo Stato Italiano con Legge 28 agosto 1997 n. 284 e vigilata dal Ministero della Salute, ha la sua sede legale in Roma.
  3. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo di “ETS”.

ART. 2 (Finalità e attività di interesse generale)

  1. La Fondazione IAPB Italia opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della prevenzione delle malattie oculari e della riabilitazione visiva e funzionale dei disabili della vista.
  2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali.
  3. La Fondazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e ss.mm.ii. nonché le attività culturali con finalità educativa (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), D.lgs. 117/2017);
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h), D.lgs. 117/2017);
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i), D. Lgs. 117/2017);
    • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, e ss.mm.ii. (art. 5, comma 1, lett. p), D.lgs. 117/2017);
    • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. u), D.lgs. 117/2017);
    • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w), D.lgs. 117/2017).
  4. Nel perseguimento delle proprie finalità, a titolo esemplificativo, la IAPB Italia si propone di:
    • diffondere a livello nazionale, regionale e locale la conoscenza delle principali patologie oculari, causa di cecità o di ipovisione a tutte le età, promuovendo e sostenendo campagne di informazione, convegni e riunioni a carattere scientifico; inoltre, pubblicare e diffondere materiale scientifico e informativo;
    • provvedere all’edizione di periodici informativi e pubblicazioni dedicate;
    • promuovere iniziative di studio, di ricerca scientifica, di indagini epidemiologiche, anche attraverso accordi di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture universitarie e ospedaliere di Oftalmologia e Istituzioni con competenze affini nonché con ogni altro Ente pubblico o privato, mirate a rendere effettiva la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e funzionale, nonché il recupero psicologico e sociale dei disabili della vista;
    • promuovere all’interno delle Amministrazioni pubbliche e private, internazionali, nazionali e locali, in particolare con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, iniziative per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e funzionale dei disabili della vista;
    • promuovere e organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
    • istituire o potenziare, anche in convenzione, Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva e funzionale dei disabili della vista;
    • promuovere e organizzare sul territorio iniziative per la prevenzione delle minorazioni visive, anche attraverso l’utilizzo di ambulatori mobili oculistici;
    • fornire ai cittadini, con ogni mezzo idoneo, informazioni e consulenza sulle minorazioni visive, nonché sostegno ove ritenuto necessario;
    • promuovere e collaborare, nei Paesi in via di sviluppo e nelle aree povere del mondo, alla attuazione di iniziative per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e funzionale.
  5. Le attività di IAPB Italia si rivolgono a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
  6. La IAPB Italia può aderire a programmi di Organizzazioni internazionali, congruenti con i propri scopi istituzionali.
  7. Nella realizzazione delle proprie attività istituzionali, ove necessario, la Fondazione può provvedere anche alla creazione di apposite unità operative. In questo ambito IAPB Italia ha costituito nel 2007, ai sensi della L. n. 291 del 16/10/2003 una propria unità operativa denominata “Polo Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti” (in breve Polo Nazionale Ipovisione), ubicata in Roma presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il personale, la strumentazione e le attività del Polo Nazionale sono di pertinenza di IAPB Italia e attraverso specifici accordi di collaborazione con la struttura ospitante, vengono disciplinati gli aspetti organizzativi, le attività sanitarie e la ricerca scientifica.
  8. La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigente, con particolare riferimento alla disciplina degli enti del Terzo settore. A tal fine è demandata alla Direzione Nazionale la concreta individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.
  9. Sempre per realizzare gli scopi sociali, la IAPB Italia può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  10. Al perseguimento e attuazione delle proprie finalità solidaristiche e di utilità sociale, la IAPB Italia destina le risorse ricevute dallo Stato, da Enti Pubblici e da privati, avendo cura di incrementarle, valorizzarle e gestirle in modo efficiente.
  11. Per l’attuazione delle iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi e delle attività precedentemente elencate, la IAPB Italia potrà avvalersi dell’apporto di operatori volontari, che dichiarino di condividere i principi, le finalità e le attività dell’organizzazione stessa.
  12. Nello svolgimento delle proprie attività, la IAPB Italia opererà secondo criteri di efficienza e di economicità, avendo cura, nell’utilizzare le risorse disponibili, di contenere le spese per la gestione amministrativa.
  13. In questo senso, ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi collegiali, in ragione delle risorse finanziarie disponibili, possono essere riconosciuti oltre al rimborso delle spese documentate, indennità di carica e diarie, nei modi ed entro i limiti di legge e di ogni emolumento erogato dovrà essere data evidenza pubblica nelle forme stabilite dalle vigenti normative.

ART. 3 (Struttura e organi sociali)

  1. Sono Organi della Fondazione:
    • il Presidente Nazionale;
    • la Direzione Nazionale;
    • l’Assemblea dei Partecipanti;
    • l’Organo di Controllo;
    • il Comitato Scientifico Nazionale;
    • l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto;
  2. Le riunioni degli Organi possono tenersi e sono valide anche in audio/videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

ART. 4 (Direzione Nazionale – Composizione e Convocazione)

  1. La Direzione Nazionale è l’organo amministrativo della Fondazione ed è composta da otto (8) a undici (11) Componenti, di cui:
    • Tre (3) nominati dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
    • Uno (1) nominato dalla Direzione Generale del Ministero della Salute, alla quale compete la vigilanza sulla IAPB Italia;
    • Tre (3) nominati dalla Società Oftalmologica Italiana;
    • Uno (1) nominato dall’Assemblea dei Partecipanti;
    • Tre (3) eventuali nominati dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, tra persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore e di specchiata condotta morale.
  2. La Direzione Nazionale dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La Direzione Nazionale in carica al momento della trasformazione conserva i poteri di gestione dell’Ente anche dopo la trasformazione e comunque sino alla scadenza del termine di durata del mandato nel 2026.
  3. Non può essere nominato membro della Direzione Nazionale, e se nominato decade, chi si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
  4. La riunione di insediamento della Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale uscente.
  5. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale, determinano la decadenza dell’intera Direzione, che dovrà essere ricostituita.
  6. Il Componente della Direzione Nazionale che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive viene da tale Organo dichiarato decaduto; in tal caso, spetta alla Direzione Nazionale, a richiesta del Presidente Nazionale, procedere all’integrazione del componente decaduto.
  7. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale: in via ordinaria, almeno due volte l’anno; in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente Nazionale, altresì, è tenuto a convocare la Direzione Nazionale ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Componenti la Direzione stessa.
  8. La convocazione viene fatta con avviso scritto e con qualsiasi mezzo, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora della convocazione, il luogo, nonché l’Ordine del Giorno dei lavori.
  9. La Direzione Nazionale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi; non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. In caso di parità di voti, se trattasi di Deliberazioni, il voto del Presidente Nazionale è dirimente; se trattasi di elezione a cariche sociali, risulta eletto il più anziano di età.
  10. È ammessa la possibilità che le riunioni della Direzione Nazionale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la Direzione Nazionale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione.
  11. Possono partecipare alle sedute della Direzione Nazionale, su invito del Presidente Nazionale, rappresentanti od osservatori, nonché tutti coloro reputati funzionali alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
  12. Delle riunioni della Direzione Nazionale viene redatto apposito Verbale a cura del Segretario Generale o di chi ne fa le veci, e da questi sottoscritto unitamente al Presidente Nazionale.

ART. 5 (Partecipanti)

  1. Sono membri partecipanti della Fondazione gli enti che risultano associati dell’Ente alla data della sua trasformazione in Fondazione.
  2. Possono divenire partecipanti, le organizzazioni/associazioni/fondazioni /società scientifiche che svolgano documentate attività nel campo della prevenzione della cecità o della riabilitazione visiva e funzionale dei disabili della vista, che abbiano fatto richiesta scritta di ammissione alla IAPB Italia e che abbiano Organi direttivi collegiali.
  3. L’ammissione del partecipante è fatta con delibera della Direzione Nazionale. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
  4. La Direzione Nazionale deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.
  5. Tra i Partecipanti vige una disciplina uniforme del rapporto; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione. La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza, dichiarata dalla Direzione Nazionale con apposita motivata Delibera, nei seguenti casi:
    • per il venir meno in capo al partecipante dei requisiti morali o di coerenza e con le finalità della Fondazione;
    • per il venir meno dell’apporto, di qualsiasi natura, in funzione del quale la qualifica è stata attribuita;
    • per lo svolgimento di attività in contrasto o in conflitto di interesse con la Fondazione;
    • per rinuncia alla qualifica della quale la Direzione Nazionale prende atto;
    • per il mancato versamento della quota di adesione, qualora prevista, per due anni consecutivi.
  6. I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, restano obbligati ad adempiere alle obbligazioni eventualmente pendenti con la Fondazione e non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti.
  7. I Partecipanti che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno; in difetto saranno considerati Partecipanti anche per l’anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota annuale, se prevista.
  8. Il Partecipante che cessi per qualunque ragione (decadenza, dimissioni, decesso), non ha diritto al rimborso di quanto versato a qualunque titolo.

ART. 6 (Assemblea dei Partecipanti)

  1. L’Assemblea dei Partecipanti è composta da uno dei tre componenti la Direzione Nazionale rappresentante l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, da uno dei 3 componenti la Direzione Nazionale rappresentante la Società Oftalmologia Italiana, dal Componente la Direzione Nazionale rappresentante il Ministero della Salute, dai soggetti che hanno ricevuto la qualifica di Partecipanti, secondo le modalità definite nel presente statuto.
  2. L’assemblea dei Partecipanti:
    • nomina un proprio rappresentante nella Direzione Nazionale, che non può coincidere con i rappresentanti di cui al precedente comma;
    • formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
  3. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente Nazionale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
  4. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora della convocazione, il luogo, nonché l’Ordine del Giorno dei lavori;
  5. Delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale.

ART. 7 (Competenze della Direzione Nazionale)

  1. Spetta alla Direzione Nazionale:
    • eleggere e revocare il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale;
    • nominare, su proposta del Presidente Nazionale, e revocare eventuali altri tre (3) Componenti la Direzione, di cui alla lett. e) del precedente Art. 4.1 del presente Statuto;
    • nominare e revocare i tre componenti la Direzione Nazionale all’interno dell’Assemblea dei Partecipanti;
    • su proposta del Presidente Nazionale, nominare e revocare il Segretario Generale;
    • nominare e revocare il Comitato Scientifico Nazionale;
    • nominare, su proposta del Presidente Nazionale, e revocare l’Organo di Controllo nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
  2. La Direzione Nazionale, inoltre, provvede a:
    • definire le linee generali dell’attività della Fondazione, determinandone le forme, i modi e i tempi;
    • nominare e revocare i Delegati Regionali per la promozione e il coordinamento a livello locale delle attività della Fondazione, i cui poteri e responsabilità vengono definiti attraverso specifico Regolamento;
    • nominare e revocare il Direttore e il Condirettore, nonché il Comitato di Redazione e il Capo Redattore della rivista scientifica “Oftalmologia Sociale – Rivista di Sanità Pubblica”;
    • nominare e revocare il Direttore e il Vicedirettore del Polo Nazionale Ipovisione e di ogni altra unità operativa costituita;
    • deliberare la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;
    • affidare incarichi e consulenze;
    • deliberare l’assunzione e il licenziamento del personale;
    • compiere operazioni di banca;
    • ratificare le deliberazioni adottate dal Presidente Nazionale;
    • approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, il Bilancio Consuntivo e la Relazione sulle Attività svolte nell’esercizio precedente, così come disposto dall’art. 2, comma 5, della Legge 28 agosto 1997, n. 284;
    • approvare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Relazione Programmatica e il Bilancio Previsionale dell’esercizio finanziario successivo;
    • approvare il Bilancio Sociale, in conformità alle apposite linee guida ministeriali ove ritenuto opportuno e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
    • documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
    • deliberare gli importi delle indennità di carica, delle diarie, dei rimborsi spese documentate, ai titolari di Organi Monocratici e ai componenti degli Organi Collegiali;
    • adottare, su proposta del Presidente Nazionale, il Regolamento Amministrativo Contabile ed altri eventuali Regolamenti ritenuti necessari all’organizzazione ed al buon funzionamento della IAPB Italia;
    • deliberare l’assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca;
    • deliberare l’accettazione di donazioni, lasciti, oblazioni e contributi;
    • promuovere lo sviluppo di Centri per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e funzionale dei disabili della vista, anche di concerto con Enti pubblici e privati;
    • promuovere e organizzare Corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
    • costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attività proprie della IAPB Italia;
    • deliberare l’adesione a enti e organismi nazionali e internazionali per il raggiungimento degli obiettivi statutari;
    • approvare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche allo Statuto, nonché eventuali operazioni straordinarie di trasformazione, fusioni o scissione;
    • deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente Nazionale.
  3. La Direzione Nazionale, ove lo ritenga funzionale al raggiungimento degli obiettivi statutari, ha la facoltà di costituire un ufficio di presidenza, individuandone i relativi poteri e le modalità di funzionamento.
  4. La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con il Presidente della IAPB Italia e partecipa con voto consultivo alle riunioni della Direzione Nazionale.
  5.  

ART. 8 (Presidente Nazionale)

  1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Fondazione IAPB Italia.
  2. Egli:
    • convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale;
    • dà esecuzione alle Deliberazioni della Direzione Nazionale;
    • adotta in via d’urgenza, in presenza di adempimenti improcrastinabili, i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, da portare a ratifica della stessa nella riunione immediatamente successiva;
    • firma la corrispondenza e tutti gli atti amministrativi e contabili;
    • promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa Delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informando la Direzione Nazionale nella prima riunione utile;
    • adotta i provvedimenti non espressamente riservati alla Direzione Nazionale.
  3. Il Presidente Nazionale, in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.
  4. In caso di vacanza del Presidente Nazionale, per formali dimissioni dalla carica o nel caso che l’assenza del Presidente Nazionale od un suo impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, la Direzione Nazionale, su convocazione del Vice Presidente, procede alla elezione del nuovo Presidente Nazionale, previa integrazione da parte dell’Ente rappresentato.

ART. 9 (Segretario Generale)

  1. Il Segretario Generale:
    • partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e ne redige i verbali;
    • controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;
    • assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell’espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere istituzionale;
    • sovrintende al funzionamento degli uffici ed è responsabile dell’efficacia dell’azione amministrativa;
    • esercita le funzioni di direttore del personale;
  2. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Presidente Nazionale.

ART. 10 (Comitato Scientifico Nazionale – Composizione e compiti)

  1. Il Comitato Scientifico Nazionale della IAPB Italia è costituito da un numero pari a cinque (5) Componenti nominati dalla Direzione Nazionale e scelti fra personalità di chiara e notoria competenza scientifica e professionale. Il Comitato Scientifico Nazionale in carica al momento della trasformazione conserva i poteri anche dopo la trasformazione e comunque sino alla scadenza del termine di durata del mandato nel 2026.
  2. Nella riunione di insediamento elegge, tra i propri Componenti, il proprio Presidente.
  3. Il Comitato Scientifico Nazionale svolge i seguenti compiti:
    • predispone ricerche, studi e progetti conformi agli scopi istituzionali della IAPB Italia;
    • propone alla Direzione Nazionale iniziative di rilevanza scientifica e sociale sulla prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva e funzionale dei disabili della vista, anche in favore dei Paesi in via di sviluppo;
    • esprime pareri e fornisce la propria consulenza su richiesta della Direzione Nazionale;
    • propone alla Direzione Nazionale progetti di ricerca e indagini epidemiologiche;
    • collabora per la pubblicazione di articoli scientifici sulla rivista della IAPB Italia “Oftalmologia Sociale – Rivista di Sanità Pubblica”.

ART. 11 (Organo di Controllo)

  1. Per la vigilanza e per il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, la Direzione Nazionale della IAPB Italia nomina, su proposta del Presidente Nazionale, l’Organo di Controllo, il quale è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti. Un componente effettivo dell’Organo di Controllo è membro di diritto nominato dal Ministero della Salute.
  2. L’Organo di Controllo elegge nel suo seno il proprio Presidente. L’Organo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. L’Organo di Controllo in carica al momento della trasformazione conserva i poteri anche dopo la trasformazione e comunque sino alla scadenza del termine di durata del mandato nel 2026.
  3. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate dall’articolo 2397, comma 2, cod. civ., ed almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nel Registro dei revisori legali. Ad essi si applicano le cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 cod. civ.
  4. Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., l’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché su di ogni ulteriore aspetto previsto dalla normativa vigente.
  5. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 la Direzione Nazionale affida l’incarico della revisione legale dei conti a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o all’Organo di Controllo. In tal caso l’Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  7. I componenti dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni della Direzione Nazionale.
  8. All’attività dell’Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di collegio sindacale delle società per azioni.
  9. L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 12 (Personale)

  1. La IAPB Italia, per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto, si avvale di personale proprio.
  2. Per lo svolgimento di specifici compiti, può avvalersi di collaborazioni esterne.

ART. 13 (Patrimonio)

  1. Il patrimonio sociale della IAPB Italia, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
  2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili, che per qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione.
  3. Il patrimonio è amministrato dalla Direzione Nazionale.

ART. 14 (Entrate)

  1. Le entrate della IAPB Italia sono costituite:
    • dai contributi statali;
    • contributi del cinque per mille;
    • dalle rendite patrimoniali;
    • dai contributi ordinari e straordinari di Enti Pubblici e Privati;
    • dai contributi e dai proventi derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
    • da donazioni, raccolte fondi, lasciti e oblazioni;
    • da contributi specifici per prestazioni o servizi forniti secondo le finalità istituzionali.

ART. 15 (Validità delle riunioni e votazioni)

  1. Le riunioni degli Organi della IAPB Italia sono valide quando siano presenti la metà più uno dei loro Componenti.
  2. La Direzione Nazionale e gli altri organi sociali deliberano a maggioranza dei voti validi; non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche; in caso di parità di voti, se trattasi di Deliberazioni, il voto del Presidente Nazionale è dirimente; se trattasi di elezione a cariche sociali, risulta eletto il più anziano di età.
  3. Le votazioni nell’ambito degli Organi nazionali sono normalmente a scrutinio palese. Le votazioni per la elezione delle cariche sociali e quando riguardino questioni personali, sono a scrutinio segreto.

ART. 16 (Durata in carica degli Organi)

  1. Gli Organi nazionali della IAPB Italia durano in carica cinque anni e i loro Componenti sono rieleggibili.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. Lo scioglimento della IAPB Italia può essere deliberato dalla Direzione Nazionale con la maggioranza dei tre quarti dei suoi Componenti.
  2. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione IAPB Italia, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ove sia in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore o ad altro Ente del Terzo Settore individuato dalla Direzione Nazionale.

ART. 18 (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative vigenti. L’adozione e il mantenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore sono subordinati all’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.