Criteri e modalità d’accesso per la richiesta del “bonus vista” sancito dal comma 438 della legge 30 dicembre 2020 n. 178
La legge di bilancio del 2021 intende sostenere le fasce economicamente più deboli della popolazione facilitando l’acquisto di nuovi e più idonei strumenti di correzione visiva.
Grazie all’art 1, commi 437, 438, 439 è stato istituito un Fondo per la tutela della vista con finalità l’erogazione di un voucher una tantum di 50,00 euro finalizzato all’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.
L’ erogazione del servizio bonus vista è gestita attraverso un’applicazione web accessibile grazie ad un’identificazione sul sito internet dedicato e raggiungibile tramite il sito del Ministero della Salute che permette l’accreditamento dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive.
Chi può beneficiare del programma?
I membri di famiglie che possiedono un ISEE non superiore ai 10.000 euro annui. Il bonus può essere richiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare per un acquisto effettuato nel triennio 2021- 2023.
Come avviene l’attribuzione e la fruizione del bonus vista?
I richiedenti devono registrarsi sull’applicazione web a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e non oltre il 31 dicembre 2023, data ultima ai fini dell’acquisto.
L’identità del richiedente sarà certificata dalla carta d’identità elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS).
Il bonus vista è disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l’acquisto di uno solo dei beni indicati.
Ogni buono può essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto inseriti nell’elenco presente sul sito.
I buoni devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, decorso il tempo a disposizione il buono viene automaticamente annullato, ma il richiedente può chiedere l’erogazione di un nuovo buono ripetendo le procedure appena elencate.
È possibile richiedere il rimborso di un acquisto già avvenuto?
Per gli acquisti di occhiali a vista e lenti a contatto correttive effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto è previsto il rimborso di euro 50,00.
Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza registrandosi sul sito web. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dall’attivazione dell’applicazione web.
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